Dall’entrata in vigore della legge sui servizi finanziari (LSerFi) il 1° gennaio 2020, lei, in quanto cliente di un fornitore di servizi finanziari, può ora avvalersi di una procedura di mediazione. A tal fine, i fornitori di servizi finanziari devono aderire a un servizio ufficiale di mediazione. Questi uffici di mediazione devono essere riconosciuti dal Dipartimento federale delle finanze (DFF). L’Associazione degli Ombudsman dei servizi finanziari (OFD) ha ottenuto l’approvazione nel gennaio 2020.
Rispondendo alle seguenti domande, vi guideremo nel processo di richiesta. In questo modo garantiamo che solo le richieste giustificate vengano presentate al difensore civico nella forma corretta:
Ulteriori informazioni
La maggior parte dei clienti chiede prima di tutto consiglio al telefono. La maggior parte di queste richieste possono essere gestite direttamente. Viene spiegata una situazione di fatto o una procedura incomprensibile. Per i casi più difficili, il cliente deve presentare il suo dossier. Nella maggior parte dei casi, l’ombudsman chiede al fornitore di servizi finanziari un parere complementare per poter formulare un giudizio il più possibile completo e obiettivo.
Per giungere a una soluzione proposta, il difensore civico può fare tutto ciò che ritiene necessario per formarsi liberamente una propria opinione. A tal fine, può anche ottenere file e informazioni dal fornitore di servizi finanziari responsabile.
Restrizioni
L’ombudsman non può influenzare i fornitori di servizi finanziari in questioni di politica commerciale e tariffaria. Ad esempio, non può opporsi a una tariffa a pagamento per i servizi.
Può anche accadere che un caso particolare non sia adatto ad un procedimento di mediazione e il difensore civico chiederà al cliente di rivolgersi direttamente al tribunale ordinario.
Inoltre, il difensore civico si dichiara non competente per questioni giuridiche ed economiche astratte e non prepara perizie.
Periodi/Limitazione
La procedura del difensore civico dura di solito da uno a due mesi. Anche i casi più semplici possono essere trattati in tempi più brevi. Con la crescente complessità, una procedura può richiedere più tempo.
L’intervento del cliente presso l’ombudsman non interrompe il corso dei normali termini legali (prescrizione, ecc.).